venerdì 14 ottobre 2011

T.S.O l'ultima forma di ricovero coatto

Oggi continuiamo il nostro viaggio nella psichiatria, affrontando un argomento il cui acronimo ognuno di noi avrà ascoltato, ne avrà sentito parlare e si sarà chiesto in cosa consista esattamente, parliamo di T.S.O, Trattamento Sanitario Obbligatorio. Questo, come si evince dal termine, è un trattamento cui l’utente psichiatrico è sottoposto di là dalla sua volontà. Tale provvedimento è emanato dal sindaco il quale ha la facoltà di disporre che una persona sia sottoposta a cure psichiatriche al di fuori della sua intenzionalità. Il ricovero avviene tramite gli S.P.D.C, Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura presso i reparti di psichiatria degli ospedali generali. Il T.S.O. è inserito nella legge 180, nella sezione in cui essa fa riferimento agli “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori” ed è l’unica forma di ricovero coatto ancora possibile da quando fu emessa la riforma sanitaria in cui è inserita la suddetta legge, meglio conosciuta come Legge Basaglia, di cui ho più volte argomentato.

L’emissione di un provvedimento di T.S.O è cavillosa e specifica, il sindaco necessita di certificazioni e requisiti distinti affinché possa emanarlo. Questi sono  il ritrovarsi nella situazione in cui il soggetto è in una condizione di alterazione tale che richiede interventi terapeutici urgenti, che gli interventi siano rifiutati e infine che non si riescano ad effettuare cure extraospedaliere tempestive. Tali condizioni devono necessariamente essere presenti in contemporanea affinché sia proposto il T.S.O e la certificazione medica deve avvenire ad opera di due medici, quello di famiglia che lo emana e quello di una struttura ospedaliera pubblica, in ogni caso la legge prevede che i due medici di cui sopra non debbano necessariamente essere psichiatri. Il sindaco, una volta ricevuta la notifica ha 48 ore di tempo per provvedere, il soggetto cui è riferito il T.S.O è portato dai vigili urbani in un SPDC…
Io considero che il fatto che un T.S.O possa essere richiesto da un medico di famiglia possa essere di aiuto a quelle famiglie che hanno delle problematiche e non hanno gli strumenti per aiutare un loro congiunto. Penso, tuttavia, che essendo la materia psichiatrica cosi specifica e di pertinenza di un professionista in grado di valutare lo stato del soggetto, non possa essere convalidata da un medico generico, ma da un professionista del settore. Un ulteriore elemento cui porre l'accento è che per emanare i T.S.O siano utilizzate delle certificazioni prestampate che attestino esclusivamente la presenza delle condizioni necessarie e sufficienti per l’emanazione del provvedimento medesimo. Per quanto ciò sia uno snellimento burocratico atto a velocizzare il rientro di situazioni critiche, è pur vero che ciò potrebbe essere una superficialità atta a ledere la libertà del singolo individuo. Ricordo ancora, che l’individuo ha in teoria la facoltà di poter scegliere il luogo della sua degenza, qualora essa sia protratta nel tempo, ma che nella realtà i soggetti sono sistemati nelle strutture che hanno disponibilità numerica di ospitare il soggetto stesso.



Sul modo con cui un soggetto possa tutelarsi da un T.S.O rimando il lettore a un successivo appuntamento. Alla prossima ...

Rosaria Uglietti

sabato 8 ottobre 2011

Le cure possibili per la depressione

Ripercorro brevemente i perché della depressione per poter con voi proseguire il discorso da dove lo avevo lasciato la volta scorsa. La depressione deriva da vari fattori influenti in maniera più o meno diversa sull’individuo, quali l'ereditarietà e i fattori genetici, un lutto o in generale un evento negativo, un licenziamento, il forte stress e infine fattori interni di tipo psicologico come il risultato di una mancata elaborazione di vissuti emotivi profondi, verosimilmente traumatici depositatesi nell'inconscio.

Le possibili soluzioni

Molteplici sono le metodiche che possiamo utilizzare nella cura della depressione, dall’utilizzo della terapia elettroconvulsiva, alla psicoterapia, passando per gli psicofarmaci. Questi ultimi, tuttavia, costituiscono ancora oggi la terapia più utilizzata, il loro compito è normalizzare l'equilibrio alterato dei neurotrasmettitori. Come detto la volta scorsa, infatti, serotonina, noradrenalina e dopamina sono i principali neurotrasmettitori implicati nella malattia depressiva e sembra esservi una corrispondenza accertata fra depressione e insufficiente disponibilità di uno o più di questi tre neurotrasmettitori.

Per un approfondimento clicca qui

La terapia elettroconvulsiva è stata utilizzata a lungo nei casi di depressione, soprattutto nei pazienti resistenti alla terapia farmacologia, oppure in quei casi in cui si era impossibilitati a somministrare la farmacoterapia.
L’ultimo strumento, in termini storici e non d’importanza è la psicoterapia. Lungo è stato il periodo in cui si è ritenuto che gli interventi psicoterapeutici avessero una scarsa o inesistente efficacia sulla depressione. Sappiamo oggi, perché ampiamente dimostrato, che esistono molteplici psicoterapie efficaci nel contrastare la depressione, sebbene quella più diffusa e ritenuta efficace sia la psicoterapia d’impostazione cognivito-comportamentale.  Questa sembra essere la terapia in grado di ottenere i migliori risultati sia nella risoluzione dei sintomi sia nel mantenimento dei risultati.
Quest’ultimo fattore costituisce l’elemento fondamentale che fa ritenere la terapia d’impostazione cognitivo-comportamentale la più idonea nella risoluzione del problema depressione.
A mio avviso, tranne la terapia elettroconvulsiva, che ritengo invasiva e poco idonea, la cura della depressione dovrebbe considerare in primis la psicoterapia e in secondo luogo i farmaci. Questi ultimi, somministrati con parsimonia e solo in casi di depressione grave, dovrebbero essere prescritti da medici con formazione terapeutica. Affermo ciò, perché, sovente ho assistito alla prescrizione di farmaci come di caramelle, ci sono stati anche casi di prescrizioni telefoniche, come se le persone fossero delle macchine con problemi standard. Viviamo in un modo, dove a ogni problema corrisponde una pillola, ma io non ci sto e auspico la collaborazione fra professionisti affinché si possa porre fine a ciò. Alla prossima …


 Rosaria Uglietti


giovedì 29 settembre 2011

Esperienze di clown terapia

Sono una clown terapeuta e di seguito riporto alcune esperienze vissute durante il tirocinio del corso. Le mie emozioni e il disagio interiore che nasce dal confrontarsi con una realtà diversa dalla nostra, disagio che svanisce concentrandosi, come giusto che sia, nella relazione con l’altro. Il primo giorno di tirocinio mi son sentita emozionata e anche impacciata, ero al centro “La tempra” di San Giovanni a Teduccio di Napoli, una struttura che si occupa di bambini con il disturbo del comportamento, in una delle zone di Napoli con la più alta concentrazione di disagio sociale. L’impatto è stato a dir poco disarmante e imbarazzante.  Ci avevano detto al corso che saremmo stati supportati e quindi mi sentivo un po’ sollevata dalla possibilità di potermi appoggiare a qualcuno avente esperienza e invece cosi non è stato. Arrivati al centro, ci dicono che i bambini aspettano i clown e sprovvisti di tutto, ci chiediamo cosa si potesse fare. Beh l’improvvisazione l’ha fatta da padrone e senza renderci conto ecco che i bambini erano lì in attesa del gioco e del nostro fare. E’ strano osservare come spesso i bambini con il disturbo del comportamento siano scambiati per semplici bambini poco educati, ma questo è il nostro mondo e il pregiudizio ne è una costante. In quel momento mi son sentita imbarazzata, ma alla fine tutto è andato bene, certo era il primo giorno e in me c’erano tutte le attese di una nuova esperienza, sicuramente diversa da quella avuta finora. Tutto questo è tuttavia l’ennesima infinita piccolezza rispetto alle emozioni provate al Secondo Policlinico di Napoli. Secondo giorno di tirocinio, Secondo Policlinico di Napoli, Dipartimento di Neuropsichiatria infantile, che disagio e senso d’impotenza ho provato all’inizio perché di fronte a bambini impossibilitati a muoversi e a genitori protettivi, un clown cosa è in grado di fare se non tentare di strappare un sorriso. Corsia dopo corsia, dentro sento una padronanza sempre maggiore rispetto alla pietrificazione provata i primi istanti davanti a tanto dolore, le barriere interne, quelle che ognuno di noi ha, quelle che ti possono imprigionare e che si erano impossessate di me, piano, piano fanno largo al clown presente in me, forse lì ho scoperto anzi ho avuto la certezza di quale fosse il mio. Il mio è un clown stupito e disincantato, come me del resto, un piccolo folletto che non si arrende alla vita e alle sue sofferenze, al dolore e alla follia di questo mondo veloce. In quegli istanti ho dato spazio a tutto quello che avrei voluto osservare se mi fossi trovata in quella situazione e il disagio e l’imbarazzo iniziale sono svaniti nel nulla. Osservavo il sorriso dei bambini e lo sguardo di quei genitori che altro non aspettavano che i loro figli potessero provare un attimo di sollievo, quegli sguardi ti danno la forza di infischiartene del senso del ridicolo e magari dell’imbarazzo che si possa provare davanti a tanto dolore. Di sicuro posso dire che quell’esperienza è stata la più forte, la più costruttiva e quella che mi ha reso più forte. Il terzo incontro al Centro  Aiudu  sito in Giugliano in Campania, lì bambini stranieri, ancora un mondo nuovo da scoprire ma il più semplice infondo, perché li eri innanzi a dei bambini non davanti a un dolore, per cui forte delle esperienze passate, sia di lavoro sia dello stesso tirocinio, vai avanti come un treno e non ti fermi perché basta che il tuo folletto fuoriesca e giochi con gli altri e il gioco è fatto. Il tirocinio è durato nell’insieme due mesi, e posso dire che è stata una bella esperienza e anche quando la stanchezza di una giornata di lavoro ti spingeva quasi a rinunciare beh quello che poi ti portavi a casa era di gran lunga superiore. Questo è lo spirito con cui ogni giorno mi propongo di lavorare, la concentrazione sull’altro ti permette di ottenere dei risultati fantastici, il più delle volte invece si è concentrati sul proprio disagio. Quest’ultimo può costituire un forte muro che impedisce la relazione e soprattutto la costruzione di un ponte che permette lo scambio e la soluzione dei disagi di coloro che si rivolgono a te. Mi auguro di avere sempre questo spirito, ma qualora così non dovesse essere dovrò fermarmi e guardarmi dentro, chiedermi la motivazione che mi ha spinto ad intraprendere questi studi e questo percorso e soprattutto ricordarmi lo sguardo di tutte quelle persone che incontrando il mio hanno provato un senso di sollievo. Alla prossima



Rosaria Uglietti




martedì 27 settembre 2011

Counseling e counselor

Definiamo Counseling la possibilità di dare un aiuto professionale o un piccolo sostegno a chi ne fa richiesta all’interno di un contesto ospedaliero, religioso, scolastico, aziendale o privato.
Il suo obiettivo è indirizzare la persona verso una possibile soluzione di una problematica presente in un determinato ambito. La S.I.Co (Società Italiana di Counseling) suddivide il Counseling in diversi indirizzi e ambiti:Comunità, Lavoro, Socio-sanitario.
Comunità
Ambito “scolastico” = Counseling psicopedagogico. Gli interventi di Counseling tendono all’agevolazione della relazione insegnante-studente; insegnante-genitori; insegnante e altre figure professionali.
Ambito: “Orientamento scolastico e professionale” = Counseling psicopedagogico. Counseling relativo al sostegno per la scelta professionale e scolastica.
Ambito “religioso” = Counseling spirituale. E’ il sostegno operato da personale laico o religioso relativo a crisi spirituali. Sono previste diverse specifiche a seconda delle religioni: Counseling spirituale cattolico – protestante – buddista.
Ambito “comunitario” = Counseling di comunità. S’interessa delle relazioni all’interno di comunità regolarmente costituite, con specificità d’intervento all’interno delle stesse.
(Es. Animatore di comunità, operatore nel settore delle tossicodipendenze.)
Ambito “interculturale” = Counseling interculturale. Si rivolge a persone (individui, gruppi, famiglie o comunità) appartenenti a gruppi minoritari con l’obiettivo di favorirne l’inserimento, l’adattamento e l’integrazione, oltre ad agevolarne e migliorarne la relazione interpersonale.
-Counseling nella mediazione interculturale. Si occupa della mediazione tra culture differenti a favore d’individui o gruppi che gravitano all’interno di strutture organizzate (servizi, scuole, ospedali, cliniche ) per un’adeguata integrazione interculturale e d’interventi trans-culturali.
Ambito “familiare” = Counseling nella mediazione famigliare. Si occupa della mediazione di conflitti generati all’interno di nuclei famigliari comunque costituiti.
Lavoro
Ambito “aziendale” - Counseling aziendale. Ha la finalità di favorire un miglior dialogo tra le
organizzazioni interne all’azienda e di agevolare la relazione interpersonale verso
la valorizzazione delle risorse umane nei vari contesti lavorativi.
- Counseling nella mediazione ….
Ambito “socio-lavorativo” = Counseling operato all’interno di contesti lavorativi. Ha la finalità di sostenere il personale nei rapporti all’interno delle organizzazioni lavorative.
Socio Sanitario
Ambito “artistico” = Art Counseling. In grande sviluppo in questo momento storico-culturale, agevola il ben-essere dell’individuo attraverso varie forme dell’arte: musica, teatro, poesia, danza, pittura, altre forme creative …
Ambito “filosofico” = Counseling filosofico. Di esclusiva competenza di filosofi, si propone di utilizzare il metodo filosofico o la conoscenza filosofica per la risoluzione o l’indagine di problemi dell’esistenza non patologici.
Ambito “esistenziale” = Counseling esistenziale. Considerato come tipo di counseling
filosofico, utilizza come principale riferimento teorico e metodologico la filosofia e i filosofi esistenzialisti”.
Ambito “legale”
- Counseling nella mediazione dei conflitti legali. Si occupa della possibile
mediazione preventiva ai procedimenti legali.
- Counseling nella mediazione penale. Si occupa della mediazione tra autore del reato e vittima.
Ambito “medico” = Counseling medico. Di esclusiva competenza del medico, facilita la comunicazione nella relazione di cura; prevede inoltre diagnosi fisica, esami specialistici, prescrizione di farmaci, ricovero, ecc.
Ambito “naturopratico” = Counseling naturopratico. Di competenza di …?? (in via di definizione)
Ambito “On line” = Counseling effettuato “on line” con mezzi telematici. . Assistenza a ogni individuo che possa trovarsi di fronte ad un disagio emergente non identificato per il quale esprime una richiesta di aiuto generalizzata, attraverso mezzi telematici e Internet.
I mezzi utilizzati possono essere e-mail, chat-line opportunamente strutturate.
Ha il compito di sostenere il disagio della persona, indirizzandola, quando necessario, verso una visita specialistica o una terapia più specifica.
Ambito “ospedaliero” = Counseling socio-sanitario. Si occupa della relazione medico- paziente; personale ospedaliero-paziente; personale con le varie figure professionali di riferimento.
Ambito “privato” = Counselor “Agevolatore nella relazione di aiuto”. Ha il compito di sostenere un momentaneo disagio della persona, indirizzandola, quando necessario, verso una visita specialistica o una terapia più specifica.
Ambito “psicologico” = Counseling psicologico. Di esclusiva competenza dello psicologo, prevede una relazione terapeutica breve con attività di sostegno, orientamento, diagnosi, prevenzione, riabilitazione.
Ambito “sessuologico” = Counseling nella relazione di coppia. Tende ad una agevolazione della relazione di coppia;
Counseling nella relazione d’intimità. Tende ad un’agevolazione di lievi difficoltà dell’intimità, propri della sfera sessuale.
Ambito “stati avanzati di malattia” = Counseling negli stati avanzati di malattia (cancro, HIV). Counseling di accompagnamento alla morte.
Ambito “sociale” = Counseling socio-analitico. Di competenza di sociologi o assistenti sociali, prevede l’intervento su singoli individui o gruppi analizzando in un’ottica dinamica le relazioni tra individuo e società.
Ambito “traumatico, dell’emergenza e delle catastrofi” = Counseling traumatico, dell’emergenza e delle catastrofi. Fa riferimento a specifici interventi altamente specialistici a sostegno d’individui o gruppi che abbiano subito traumi o siano stati coinvolti in catastrofi o situazioni di grave emergenza e a tutti gli operatori che intervengono nelle fasi di soccorso.
Ambito “sociale pedagogico-riabilitativo” = Counseling pedagogico-riabilitativo. Si occupa di assistenza, reinserimento e riabilitazione di soggetti singoli o gruppi con precedenti penali (o in varie forme di crimine) e/o con soggiorni in case circondariali o similari.
Ambito “socio-assistenziale” = Counseling telefonico. Assistenza, prevalentemente effettuata da strutture sociali organizzate, a ogni individuo che possa trovarsi di fronte ad un disagio emergente non identificato per il quale esprime una richiesta di aiuto generalizzata, volendo, però, rimanere nell’anonimato. Ha il compito di sostenere il disagio della persona, indirizzandola, quando necessario, verso una visita specialistica o una terapia più specifica.
Sportivo
Ambito “Sportivo” = Counseling effettuato negli ambiti sportivi. Assistenza, Agevolazione, Sostegno, nell’inserimento di gruppo o individuale relativo alla prestazione sportiva o all’attività ginnica.
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Questa suddivisione di ambiti e indirizzi ci permette di comprendere, ancora una volta, la differenza esistente tra la figura del Counselor e quella dello Psicologo.

Il Counselor è la persona che in un contesto professionale è capace di sostenere in modo adeguato una relazione con un interlocutore che manifesta temi personali, privati ed emotivamente significativi. Si sente dire, spesso, che il Counselor si occupa delle relazioni di aiuto, confondendo tale definizione con la figura dello Psicologo, creando ambiguità.
Assistiamo alla presenza di Educatori, Sociologi, addirittura diplomati che attraverso delle scuole diventano Counselor, ma che, avendo conoscenze psicologiche, abusano del proprio lavoro e delle proprie competenze. Il cliente nel Counseling non ha bisogno di essere curato né aiutato a superare una sofferenza psicologica, ma si avvale delle competenze del Counselor come sussidio delle capacità che già possiede in modo da conseguire gli obiettivi che desidera, nei modi e nei tempi che gli sono consoni. Il Counselor, se non diversamente autorizzato, non fa terapia, non opera cure di nessun genere, non fa psicoterapia, né consulenza, non insegna psicologia e non usa il prefisso psico se non acquisito per competenza. Esiste, infatti, il Counseling Psicologico che, prevedendo tra l’altro la diagnosi psicologica, l’orientamento, la prevenzione, il sostegno, la riabilitazione, è un’attività di esclusiva competenza del ruolo professionale dello psicologo. Esiste, ancora, il Counseling Medico che prevedendo tra l’altro diagnosi fisica, prescrizione di farmaci, esami specialistici e ricoveri è di pertinenza esclusiva del ruolo professionale del Medico.
Il Counseling Psicologico, inoltre, differisce esso stesso dalla Psicoterapia sia per il metodo utilizzato sia per la connotazione temporale della relazione counselor-cliente. La Psicoterapia è utilizzata in tutti quei casi in cui esiste una sofferenza o un disagio psichico del soggetto, spesso dovuto alla presenza di disordini patologici dovuti alla struttura della personalità. Il malessere è scatenato da fattori interni, dal funzionamento intrapsichico e la risoluzione del disagio è caratterizzata da tempi lunghi. Il Counseling Psicologico è utilizzato in tutti quei casi in cui ci sono problemi interpersonali limitati e specifici all’area del conflitto, la risoluzione di questi e la relazione conselor-cliente sono più brevi rispetto alla relazione psicoterapeutica.
La mancanza di una precisa Normativa in merito alla professione di Counselor e del Counseling costituisce un altro elemento di confusione di tale figura e inoltre, nuoce all’utente che non è tutelato da un professionista che deve rispettare le Leggi dell’ordinamento o un Codice Deontologico. In questo modo, infatti, vengono a cadere i presupposti minimi di tutela di tutti coloro che si rivolgono a queste figure. Counselor e Counseling sono soggetti alla Legge ordinaria del Codice Civile e alle istituzioni competenti alla stessa stregua di un qualsiasi cittadino.
Il Counseling Psicologico in particolare è un’attività di consulenza specifica dello Psicologo iscritto all’Albo, per cui commette reato chi non appartiene alla professione, ma anche uno stesso Psicologo non iscritto All’Albo. Ex art 1 Legge 56/89. Molte delle competenze del Counseling sono proprie dello Psicologo e tutte quelle scuole che insegnano tali competenze ai non Psicologi commettono un abuso con riferimento all’art. 21 del Codice Deontologico degli Psicologi. Questo per farvi capire che quest’articolo non è contro dei fantasmi, ma contro coloro che ci rubano la professione e a favore di quanti si trovano in disagio e per la mancanza di conoscenze si trovano a relazionarsi con persone non competenti.
Sarà pur vero che non esiste l’obbligatorietà di un ordine professionale per esercitare una professione e a ciò si aggrappano le associazioni di counseling e gli psicologi che sono a favore della professione svolta dai non colleghi, però se ci riflettete un attimo vi renderete conto che non solo è un abuso della nostra professione ai sensi dell’articolo 348 del codice penale, ma è anche un rischio per la tutela degli stessi cittadini. La direttiva europea 2005/36/CE purtroppo offre la possibilità di Associazioni di Counseling di potersi iscrivere in uno speciale elenco redatto dal Ministero della Giustizia e questo forse, ancora per molto farà si che la nostra professione, ma soprattutto la nostra professionalità ha ancora tanta strada da fare per ritrovare nuovamente luce e a chi necessità di un aiuto di rivolgersi a chi fa abuso della nostra professione.

domenica 25 settembre 2011

DPCM, utenza psichiatrica e vita di tutti i giorni…


L’argomento di cui  tratterò di seguito riguarda  il DPCM,decreto del presidente del consiglio, del 1 aprile 2008  in cui si  legifera  il passaggio di competenze dal Ministero di Grazia e Giustizia a quello della Sanità in materia di OPG.   Di tale decreto avevo fatto cenno nel passato articolo riguardante gli OPG,  limitandomi ad affermare che questo  implica il trasferimento delle competenze sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse e delle attrezzature e dei beni strumentali dalla Sanità Penitenziaria al Servizio Sanitario nazionale. Lasciando al DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e alla Magistratura la competenza di sicurezza.

Inizio, come sempre, riportandovi il DPCM per intero per  dare la possibilità al lettore di comprendere meglio l’argomento e successivamente andrò ad argomentare, ahimè ancora una volta la sua mancata applicazione o  estensione all’intero territorio nazionale.

IL DPCM del 1 aprile 2008 presente sulla Gazetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008 ed  entrato in vigore il 14 giugno 2008, sancisce  il passaggio della funzione sanitaria in tutti gli Istituti penitenziari adulti e minori e OPG dal Ministero della Giustizia a quello della Salute.

Esso,  tuttavia, come dicevo,  lascia  la competenza di sicurezza al Ministero di Grazia e Giustizia e al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria.


Cosa implica tale passaggio?





Il  trasferimento della competenza sanitaria al Ministero della Salute implica che gli interventi clinico riabilitativi passino nelle mani del Sistema Sanitario Nazionale, sottolineando ancora una volta, che l’ambito territoriale costituisce la sede privilegiata per affrontare i problemi della salute, della cura e della riabilitazione delle persone con disturbi mentali. Ciò, come ricorderete, è auspicato già nella Legge 180, recepita nella legge n. 833 del 12 dicembre 1978 e nel Progetto Obiettivo del 1994. L’articolo 1 della legge 180 infatti dispone:

“Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato o di enti  o istituzioni pubbliche sono attuati dai presidi  sanitari pubblici territoriali e ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.”

Il Progetto Obiettivo, come ricorderete, sottolinea:

“ La necessità di realizzare in ogni Regione un programma di azione integrate per la tutela della salute mentale che abbia al centro degli interventi i bisogni del paziente e che operi in stretta connessione con gli altri soggetti della Comunità sociale e  territoriale, pubblici e privati per il raggiungimento dell’obiettivo comune della prevenzione, della cura e della riabilitazione, fino al completo reinserimento nel luogo di lavoro della persona con disturbi mentali. “

 L’importanza attribuita alla territorialità, come potrete osservare, è riferita alla possibilità che questa ha di creare sinergia, non solo tra i diversi Servizi Sanitari, ma anche tra questi ultimi e i Servizi Sociali, nonché tra le Istituzioni e la comunità; tutto ciò in chiave di reinserimento sociale del soggetto, reinserimento che fa capo all’articolo 27 della nostra Costituzione, il quale afferma:

“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”

La territorialità del decreto sottolinea inoltre, la differenza con la quale questo è applicato nella nazione , infatti, mentre i Direttori Sanitari degli OPG di Aversa, Napoli, Montelupo e Reggio Emilia, al pari di altri operatori  della medicina penitenziaria, sono stati trasferiti alle ASL competenti, per cui non più dipendenti del DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, quelli dell’OPG di Barcellona Pozzo di Gotto ne son  rimasti esclusi, essendo la Sicilia una Regione a Statuto Speciale . Tali strutture han visto la nomina di nuovi Direttori Amministrativi, la cui conseguenza si è riversata ancora una volta sugli utenti, dal momento in cui sono questi stessi Direttori a detenere la conduzione reale degli OPG, anche di quelle aree che dovrebbero essere di stretta competenza sanitaria, quali le aree tratta mentali. Ciò significa che nella sostanza non vi è stato alcun cambiamento cospicuo. L’OPG di Castiglione, differentemente dagli altri, è già completamente recepito  dal Sistema Sanitario dalla Regione Lombardia, ivi comprese tutte le figure sanitarie di riferimento. La funzione Sanitaria e quella di Sicurezza, in quest’ultimo sono rimaste sotto un’unica direzione, la stessa direzione di prima, gestendo in maniera univoca e senza suddivisione di poteri i progetti  per  la cura, la riabilitazione, l’uscita e la dimissione dei pazienti.


Quali sono le conseguenze del decreto sull’utenza psichiatrica?

Le persistenti  difficoltà e le risorse finanziarie insufficienti ed inferiori a tutti gli altri paesi europei, sono   le conseguenze più eclatanti connesse  al DPCM. La finanziaria cui esso è legata, infatti, nonostante abbia previsto risorse economiche aggiuntive a quelle che in precedenza fossero destinate al Ministero di Grazie e Giustizia, risulta essere ancora insufficiente, affinché possa dirsi che ci sia stato un miglioramento dell’assistenza negli Istituti Penitenziari e negli OPG. I Dipartimenti di Salute Mentale non riescono quindi a  farsi carico anche dei pazienti del circuito penitenziario senza incorrere in ritardi e inadempienze.

Una testimonianza oculare che posso portarvi dall’ OPG di Aversa è la carenza appunto di questi finanziamenti i quali rendono vani o quanto meno riducono lo sforzo della struttura di poter rendere più vivibile la vita agli utenti.  C’è stato un ricambio ai vertici della sicurezza  in seguito alla Commissione d’Inchiesta effettuata sul Sistema Sanitario Nazionale  per le condizioni degli OPG  in Italia, da parte del Senato della Repubblica. Posso dirvi tuttavia, che sebbene questo sia più rivolto all’educazione che alla sicurezza  intesa in senso stretto, le carenti risorse impediscono agli utenti di poter trarre il giusto beneficio. Allo stesso modo la Comunità, nonostante siano trascorsi anni dalla Legge Basaglia e da tutto ciò che concerne l’utenza psichiatrica, non è ancora pronta ad interagire con questa. Ho più volte riportato la mia testimonianza quotidiana delle interazioni della gente comune con gli utenti dell’OPG di Aversa o in generale con l’utenza psichiatrica e vi posso dire che questa è ancora considerata uno scarto della società.


Sguardi increduli e cinicamente ironici al loro passare la fanno da padrone, ragazzini poco predisposti che deridono,  tutto questo è disarmante, ma allo stesso tempo costituisce quella spinta che mi fa andare avanti nel lavoro. Tutti i giorni al mio arrivo in OPG provo a strappare sorrisi, a volte ci riesco a volte no, ma questo è il bello e la sfida di questo lavoro. Un solo sorriso mi rende felice e mi auguro sempre che questo piccolo seme possa un giorno essere una grande pianta, che l’utenza psichiatrica in generale e quella che in futuro non dovrà più risiedere in OPG, ma in strutture più civili, possa avere la dignità che ogni vita merita. Vi saluto con le parole di un grande individuo che trenta anni fa ha semplicemente portato alla luce la verità:

“La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia, invece incarica una scienza, la psichiatria, di tradurre la follia in malattia allo scopo di eliminarla ... Franco Basaglia”



Alla prossima

Rosaria Uglietti


domenica 18 settembre 2011

La depressione e i suoi perchè ...

Ben ritrovati, quest’oggi son qui a parlarvi di un malessere esistenziale  che colpisce la nostra vita e il mondo che ci circonda, di cui tutti raccontano, molti ritengono di avere e di cui si parla tanto da esser considerato il male del secolo, la depressione.
Ho trovato difficoltà nello scrivere questo articolo per il timore di dire cose già dette, poi mi son detta:- Rosy fa come sempre, prova semplicemente a dire il tuo punto di vista. Inizierò come sempre nel definirvi il termine depressione, in maniera tale che per i colleghi potrà essere uno spunto di riflessione e confronto e  per i non addetti ai lavori un’altra goccia nell’oceano dell’informazione che ruota intorno a questo argomento. Per cui proverò a rispondere alla domanda :-

Cosa è la depressione?

 Leggendo il  dizionario la voce depressione  indica una patologia dell'umore, tecnicamente un disturbo dell'umore,  caratterizzato da un insieme di sintomi cognitivi, comportamentali, somatici ed affettivi che, nel loro insieme, sono in grado di diminuire in maniera da lieve a grave il tono dell'umore, compromettendo il "funzionamento" di una persona, nonché le sue abilità ad adattarsi alla vita sociale. Quanti paroloni difficili!!!!!  Diranno i non addetti ai lavori. Provo ad esplicitarli per rendere chiaro l’argomento e permettere a chi mi legge di avanzare critiche, obiezioni, riflessioni e tutto quello che possa passare per la mente.

Cosa vuole dire che una persona soffre di depressione?



Significa che la persona affetta da depressione ha il proprio umore alterato , quest’ultimo, se è transitorio costituisce una risposta affettiva o stato affettivo, se è  continuo ed impellente si trasforma in patologia. Gli episodi depressivi durano in generale senza trattamento da 4 a 12 mesi. Vi è uno stato d’animo caratterizzato dallo sconforto che è cosi lungo da  poter durare per  l’intero  giorno o per i giorni seguenti. Questo si accompagna ad uno stato mentale di sofferenza  e incapacità di provare sentimenti positivi, accompagnata da una  perdita generalizzata di interessi per ogni cosa … C’è da dire tuttavia che per poter effettuare una diagnosi di depressione si rendono necessari la presenza di almeno 3 sintomi tra quelli che di seguito vado ad elencare:

Alterazione del sonno
Significativo cambio di peso, perdita o  aumento, o ancora diminuzione o aumento dell'appetito
Affaticabilità o mancanza di energia.
Agitazione o rallentamento psicomotorio.
Disinteresse per tutte, o quasi tutte, le attività per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno (anedonia), compreso il desiderio sessuale.
Diminuzione della capacità di pensare o concentrarsi, o difficoltà a prendere decisioni, quasi ogni giorno.
 Sentimenti di auto svalutazione oppure sentimenti eccessivi o inappropriati di colpa quasi ogni giorno.
Ricorrenti pensieri di morte, suicidio, senza elaborazione di piani specifici, oppure un tentativo di suicidio o l'elaborazione di un piano specifico per commettere suicidio.

per un approfondimento leggere qui
Osservando questi sintomi possiamo da subito sfatare il  mito dell’aggressività del soggetto depresso, o meglio possiamo osservare che i comportamenti sono di tipo auto lesivo e non rivolti verso l’altro come di solito si ascolta in seguito a delitti efferati.
Un altro elemento da sfatare è che la depressione non è come spesso ritenuto, un semplice abbassamento dell'umore, ma un insieme di sintomi più o meno complessi che alterano, anche in maniera consistente, il modo in cui una persona ragiona, pensa e raffigura se stessa, gli altri e il mondo esterno.
Il DSM IV, il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali fornito dalla Associazione Psichiatri Americana, che costituisce l’elemento di riferimento per gli addetti ai lavori, indica come condizione sufficiente e necessaria la presenza di almeno 3 dei sintomi elencati per un periodo piuttosto lungo il criterio per la diagnosi della depressione.
Allo stesso modo in cui si necessita la presenza di questi elementi, per una ragionevole diagnosi di depressione, è necessario nondimeno escludere la presenza delle condizioni che di seguito vado ad elencare.
I sintomi non devono essere dovuti a effetti psicologici di una sostanza (ad esempio un medicamento, una droga) o a una condizione patologica generale (per esempio ipertiroidismo).
I sintomi non sono considerati per un lutto, ad esempio la perdita di una persona cara.
La depressione dunque ha varie sfaccettature e anche se ogni il termine è ampiamente abusato, come potete osservare vi è la necessità di vari elementi affinché questa possa essere diagnosticata. 
Alla prossima

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Rosaria Uglietti





sabato 10 settembre 2011

Opg un mondo ancora da scoprire

 


Opg un mondo ancora da scoprire …

E’ un po’ di tempo che non vi parlo di psichiatria, legge 180 e realtà quotidiana, ritorno con un argomento estremamente attuale, ahimè da come si evince dalle cronache nostrane e non solo e  provo, come al solito a mostrare tutto quello che non ci è dato sapere. L’argomento in questione riguarda la realtà italiana degli OPG, acronimo di Ospedale Psichiatrico Giudiziario e che detta in soldoni è il manicomio criminale. In Italia i manicomi criminali esistono dall’800, gli OPG risalgono al 1975 e dopo la legge 180, questi costituiranno l’unica struttura nata per la diagnosi e la cura sia degli ex degenti manicomiali sia dei nuovi utenti psichiatrici. A oggi gli OPG in Italia sono sei e ricoprono il territorio da nord a sud, ma la loro funzione non è chiara, poiché svolgono sia il ruolo di ospedale sia di carcere; tale situazione ibrida si ripercuote come sempre sugli utenti e sull'organizzazione delle strutture stesse che non hanno un ruolo ben definito e di conseguenza un piano da attuare.



Chi popola gli OPG?

Gli utenti degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari sono i  prosciolti per vizio totale di mente, gli imputati colpiti da malattia mentale durante giudizio, gli  imputati sottoposti a perizia psichiatrica e  i condannati con vizio totale o parziale di mente. Altri possibili utenti degli OPG sono anche gli schizofrenici, gli etilisti con deterioramento  e coloro che hanno  disturbi di personalità  e insufficienza mentale con disturbo psicotico. Cosa significa tutto questo, chi sono costoro?

Farò di seguito una digressione giuridica e psichiatrica per rendere comprensibile anche al lettore meno avvezzo all’argomento ciò che risulta ostico e ambiguo anche a noi addetti ai lavori.
L'articolo 88 del nostro codice penale recita:

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità , in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere
Cosa intendiamo con capacità di intendere e di volere?
Articolo 85 del codice penale:
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. E' imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.
L'imputabilità nel diritto penale è la condizione sufficiente ad attribuire a un soggetto l'azione penale e a mettere in conto le conseguenze giuridiche, ad essa è correlata la capacità del soggetto di intendere e volere nel momento in cui sta commettendo il reato. Imputabilità e capacità di intendere e volere sono connesse a loro volta con il concetto di responsabilità, il diritto penale ancora una volta mi viene in soccorso.
Articolo 42:
nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

 Il vizio parziale di mente è riconducibile all'articolo 89 del codice penale
 chi nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare gradatamente, senza escluderla, la capacità di intendere o volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita.
La perizia psichiatrica è la valutazione redatta da un consulente psichiatra il quale, nell'ambito di un processo penale, ha il compito di appurare la capacità di intendere e di volere dell'imputato, o la sua capacità di sostenere il processo, o ancora il suo stato di salute psichica. Quest'ultima è destinata a tutti quei soggetti in cui, durante un procedimento giuridico, si ritiene possano essere affetti da una psicopatologia. Qualora da questa risultino infermità psichiche il giudice ordina il ricovero in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario per un tempo non inferiore a due anni.
Articolo 222 del codice penale:
Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un ospedale psichiatrico giudiziario, per un tempo non inferiore a due anni, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza.
La durata minima del ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un anno inferiore nel minimo a dieci. Nel caso in cui la persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nell'ospedale psichiatrico. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei diciotto, prosciolti per ragioni di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso. La corte costituzionale, con sentenza del 27 luglio 1982, n.139, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella sua parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura. La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
La schizofrenia è una malattia che si manifesta con deterioramento progressivo della personalità, con tendenza a estraniarsi dalla realtà, con deliri e allucinazioni. L'etilismo altro non è che l'alcolismo e il disturbo psicotico consiste nel distacco da parte di un soggetto dalla realtà e dall'ambiente circostante. Il soggetto in questione trova difficoltà a iniziare o portare a termine una qualsiasi attività dovuta a una compromissione dell'esame della realtà. Bisogna, infine, tener conto della pericolosità sociale di un individuo, questa è la probabilità, indipendentemente dalla capacità di intendere e di volere di un soggetto, di commettere nuovamente il reato per il quale è stato perseguito. Medici, consulenti psichiatrici, agenti di polizia penitenziari, educatori, psicologi a consulenza e assistenti sociali ne costituiscono il personale lavorativo. 
Sono ricoverati a oggi 1200 utenti negli OPG e non è difficile diventare un internato, basta commettere un reato, a volte anche in significante ai nostri occhi e gli internati difficilmente ritornano in libertà, questo per svariati motivi, dalle lungaggini della burocrazia alla indisponibilità delle famiglie a riprenderli in casa.

Un po' di storia
Se vogliamo capire qualcosa di tutta questa burocrazia dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, la legge 180 non riguardava gli OPG, ma in Italia c'era il pericolo di un referendum che potesse bloccare tutto, quindi per salvare Filippo e il panaro è stata fatta una gran confusione. Fu fatta una generale riforma dei servizi sanitari nel 78', furono estrapolati gli articoli della legge 180 affinché non ci fosse il referendum ma nella realtà questa non fu mai posta in essere. In parlamento inoltre c'era una legge che avrebbe permesso la confluenza degli OPG nel sistema sanitario e non in quello penitenziario del Ministero di Grazia e Giustizia, usufruendo dei benefici della legge 180, ma nella pratica nulla è stato posto in essere, gli OPG fanno capo ancora al codice Rocco, che non dimentichiamo considera la malattia mentale come un male oscuro e incurabile, figuriamoci se il malato commetteva un reato. Chi  ne ha fatto e fa le spese di tutto questo macello come sempre sono gli internati, i quali erano e sono  marchiati dal bollo della pericolosità sociale dell'art 203 del codice penale
è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti previsti come reati, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. 
Oggi la difficoltà è determinata dal fatto che un malato di mente che ha commesso reato è imbrigliato ancora nelle mani del Ministero di Grazia e Giustizia cui fa capo l'OPG sebbene sia stato emanato un Decreto del Presidente del Consiglio in cui si promulga
"il trasferimento delle competenze sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse e delle attrezzature e dei beni strumentali" dalla Sanità Penitenziaria al Servizio Sanitario nazionale, lasciando al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e alla Magistratura la competenza della sicurezza.
Di questo e della sua mancata applicazione vi parlerò nel prossimo incontro. Oggi ho la fortuna di interagire con questi utenti e posso evidenziare con molto disappunto quanto la società in cui viviamo releghi costoro a non più di un elemento di disturbo e disagio. i sono ancora degli enormi impedimenti che permettono loro il reinserimento in società, ciò che fa male di più è osservare quanto spesso l'impedimento derivi dagli addetti ai lavori che si lasciano influenzare dal giudizio e dal timore. E' ampiamente risaputo che l'utente psichiatrico apre le nostre parti oscure, sia il riflesso di quanto ognuno di noi vorrebbe celare a se stesso, tuttavia, l'auspicio è che possa esserci ben presto una ventata di buon senso che apra le nostre menti e ci permetta di ridare a tali soggetti la dignità di una vita migliore. Vi saluto anticipandovi che sto raccogliendo la storia di alcune persone che di solito non hanno voce. Alla prossima.